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Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015 (Rv. 636290 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI | Efficacia del titolo esecutivo - Notificazione del titolo agli eredi - Necessità - Esclusione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636290-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI

L'art. 477 c.p.c.. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)