Sez. 5 - , Ordinanza n. 17533 del 28/06/2019 (Rv. 654695 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Notificazione del ricorso - Notifica all'Amministrazione della copia conforme e deposito nella segreteria della commissione dell’originale dell'atto - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
Nel processo tributario non può considerarsi inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado qualora il contribuente abbia errato nell'effettuazione della notifica, in quanto, invertendo l'ordine procedimentale di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia spedito all'ufficio finanziario una copia attestata come conforme al ricorso e depositato invece presso la segreteria della commissione provinciale tributaria l'originale dell'atto, trattandosi di un'ipotesi di mera irregolarità, poiché le previsioni in tema di inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, in armonia con l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva delle parti in posizione di parità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)