Sez. 5, Sentenza n. 21170 del 31/10/2005 (Rv. 586175 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione - Presupposto - Mancanza radicale del requisito - Necessità - Copia notificata alla parte - Fotocopia dell'originale depositato nella segreteria della commissione tributaria e regolarmente sottoscritto - Sottoscrizione della parte o del suo difensore - Assoluta mancanza - Configurabilità - Esclusione - Ricorso - Ammissibilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Ai fini dell'applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui agli artt. 18, comma quarto, e 22, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorché la copia dell'atto, notificata all'ufficio finanziario, sia una fotocopia dell'originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, ben potendo, in tal caso, l'amministrazione finanziaria riscontrare l'esistenza della firma della parte o del suo difensore tramite consultazione di detto originale, cui la fotocopia notificatale implicitamente rinvia. (Nella specie, il contribuente - operando in modo inverso rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 22, comma primo, in riferimento all'art. 16, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - aveva notificato il ricorso mediante consegna all'ufficio finanziario di una copia fotostatica, depositando l'originale dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria adita. La S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione finanziaria, enunciando il principio in massima).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)