Sez. 5, Sentenza n. 6391 del 22/03/2006 (Rv. 588302 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Notificazione a mezzo posta o mediante consegna diretta - Deposito in segreteria dell'originale, anziché della copia del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Mancanza della sottoscrizione del ricorrente nella copia notificata - Rinvio all'originale - Eventuali contestazioni - Ordine di esibizione dell'originale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE
In tema di contenzioso tributario, in caso di notificazione dell'atto d'impugnazione di una decisione della commissione provinciale a mezzo posta o tramite consegna presso l'Ufficio, l'utilizzazione di copia dell'atto per la notifica ed il deposito dell'originale nella segreteria della commissione tributaria, pur invertendo lo schema procedimentale delineato dall'art. 22, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall'art. 53, comma secondo, non dà luogo ad una nullità insanabile, ma ad una mera irregolarità; essa, pertanto, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non potendosi far discendere tale sanzione dalla mancanza, nella copia notificata dell'atto, della sottoscrizione dell'autore, la quale dev'essere ritenuta presente "per relationem", attraverso il rinvio implicito all'originale depositato presso la segreteria della commissione, e ben potendo eventuali contestazioni essere risolte dal giudice tributario mediante l'ordine di esibizione dell'originale del ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma quinto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)