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Sez. L - , Ordinanza n. 29511 del 11/10/2022 (Rv. 665775 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Marittimi - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato - Nozione - Sbarchi e successivi reimbarchi - Rilevanza.
Stato
decisa il 2022-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665775-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

In tema di arruolamento marittimo, la nozione di contratto a tempo indeterminato non è diversa da quella propria dei rapporti di lavoro di diritto comune, sicché il contratto di arruolamento va qualificato come a tempo indeterminato ove, pur essendo caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, il rapporto sia unico ed indistinto e permanga anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo.

Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)