Sez. 4, Sentenza n. 10721 del 25/06/1981 Ud. (dep. 28/11/1981) Rv. 151170 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA E NON PREVALENZA DI CIRCOSTANZE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DELL'AGENTE - SUFFICIENZA - RICHIESTE DELL'APPELLANTE DI UN GIUDIZIO DI PREVALENZA - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA - NECESSITÀ DI ULTERIORE MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA E NON PREVALENZA DI CIRCOSTANZE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DELL'AGENTE - SUFFICIENZA - RICHIESTE DELL'APPELLANTE DI UN GIUDIZIO DI PREVALENZA - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA - NECESSITÀ DI ULTERIORE MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello, dichiarando la equivalenza piuttosto che la prevalenza delle circostanze "in considerazione della particolare gravità del comportamento colposo" dell'imputato, non è tenuto a specificare le ulteriori ragioni a sostegno dell'espresso giudizio di comparizione, qualora non sia stata motivata dall'appellante, in modo specifico, la richiesta di prevalenza. (V mass n 146690; (V mass n 104460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)