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Sez. 5, Sentenza n. 12072 del 06/10/1980 Ud. (dep. 17/11/1980) Rv. 146690 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146690-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - PRESUPPOSTI.*

Il giudizio di comparazione tra circostanze rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e in ordine ad esso l'Obbligo di motivare non si sottrae al principio secondo cui intanto il giudice di secondo grado e tenuto ad indicare le ragioni che lo spingono a confermare su un determinato punto la decisione impugnata, in quanto l'appellante abbia precisato le ragioni dell'invocata riforma. Al difetto di tale indicazione specifica fa legittimo riscontro il difetto di un'apposita motivazione e quindi dell'interesse dell'appellante a rilevarlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)