Sez. 3, Sentenza n. 449 del 17/01/2000 (Rv. 532902 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Rilievo dell'incompetenza per materia e funzionale - Previsione di limite temporale (art. 38 cod. proc. civ. come novellato nel 1990) - Rapporti con la disciplina della connessione di cause - Eliminazione di limiti alla operatività delle regole ex artt. 34, 35 e 36 sulla trattazione unitaria di domanda principale ed eccezione di compensazione o domanda riconvenzionale - Insussistenza - Separazione delle cause - Necessità - Presupposti - Fattispecie relativa a competenza del pretore per rapporto locatizio nonostante la sua contestazione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
L'art. 38 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990, che ha posto un limite temporale di rilevazione anche alla incompetenza per materia e funzionale, non ha assimilato la stessa alla incompetenza per valore, permettendone così la derogabilità per connessione. Ne consegue che è rimasto fermo il principio secondo cui l'inderogabilità della competenza per materia o funzionale relativamente alla domanda principale (nella specie, competenza del pretore ex art. 8 cod. proc. civ. per un rapporto locatizio, confermata dalla Corte regolatrice anche in presenza di contestazioni del convenuto circa l'effettivo perfezionamento del contratto) impedisce, qualora venga sollevata un'eccezione di compensazione o proposta una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore (o materia) del giudice originariamente adito, la rimessione dell'intera causa al giudice competente sull'eccezione o sulla riconvenzionale, secondo il combinato disposto degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., ed impone invece la separazione della causa per la quale il giudice adito non è competente (Fattispecie anteriore all'istituzione del giudice unico di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 23/11/1990 num. 353 art. 3, Legge 23/11/1990 num. 353 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)