Sez. 1, Sentenza n. 402 del 16/01/1999 (Rv. 522346 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Nuova formulazione dell'art. 38 cod. proc. civ. - Modificazione del regime della eccepibilità e della rilevabilità delle incompetenze per materia - Anche nel caso di "competenze forti" - Portata - Superamento del limite posto dalle competenze per materia alla modificazione della competenza per ragioni di connessione - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione a D.I..
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
La nuova formulazione dell'art. 38 cod. proc. civ., lungi dall'escludere il rilievo delle competenze per materia quale limite alle modificazioni della competenza per ragioni di connessione (e lungi dal consentire - perciò - che vengano trattate dal giudice dell'opposizione anche cause introdotte dall'opponente in via di accertamento pregiudiziale o riconvenzionale), ha soltanto imposto che la permanente inderogabilità delle competenze "forti" sia denunciata o rilevata d'ufficio nel rigoroso termine temporale della prima udienza di trattazione, con la conseguenza di consentire che il Giudice dell'opposizione tratti cause pertinenti all'altrui competenza per materia soltanto nell'ipotesi (patologica quanto remota) di una totale assenza di tempestive eccezioni e rilievi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)