Sez. 1, Sentenza n. 4183 del 11/12/1974 (Rv. 372839 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE DELL'AZIONE DIRETTA PREVISTA IN TEMA DI CAMBIALE E VAGLIA CAMBIARIO - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO - TERMINE - DECORRENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE DELL'AZIONE DIRETTA PREVISTA IN TEMA DI CAMBIALE E VAGLIA CAMBIARIO - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO - TERMINE - DECORRENZA.*
La prescrizione triennale dell'Azione diretta, data contro l'accettante della cambiale (o l'emittente del vaglia cambiario) e prevista dall'art 94 RD 14 dicembre 1933 n 1669, decorre in ogni caso dalla scadenza della cambiale e segna la definitiva Estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo sul piano cambiario, si da potersi configurare come eccezione reale opponibile a qualsiasi possessore. Un simile fenomeno non si riscontra nell'assegno bancario, ove manca un'Azione diretta ed il termine d'Estinzione dell'Azione di regresso non e determinabile anticipatamente perche decorre non da una data fissa, ma dal giorno in cui il girante abbia pagato o da quello in cui l'Azione di regresso sia stata esercitata contro di lui.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)