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Sez. T, Ordinanza n. 10606 del 23/04/2025 (Rv. 674959-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Stock options - Concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 comma 1 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Assegnazione in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano - Imposizione in Italia - Limiti e modalità.
Stato
decisa il 2025-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674959-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le forme di remunerazione in natura costituite dall'assegnazione di diritti di opzione su azioni (cosiddette "stock options"); se l'assegnazione di diritti di opzione su azioni è effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il reddito da essa rappresentato - corrispondente al "valore normale" delle azioni determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del sopracitato d.P.R. - è assoggettabile a imposizione in Italia, salva diversa disciplina dettata da convenzioni internazionali, per la sola parte che costituisce remunerazione di attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato, la quale parte si determina in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il numero di giorni in cui le prestazioni di lavoro sono state rese in Italia e quello dei giorni lavorativi compresi nel periodo di maturazione del diritto all'esercizio dell'opzione (cd. "vesting period").

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)