diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3458 del 06/02/2019 (Rv. 652638 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Stock options" – Disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" – Riferimento al momento di esercizio del diritto di opzione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652638-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, indipendentemente dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operanti le disposizioni contenute nell'art. 51, commi 2, lett. g bis), e 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo modificato dal d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., in l. 286 del 2006, vigente al tempo dell'assegnazione delle azioni, meno favorevole, per il contribuente, rispetto al testo vigente al tempo dell'offerta dell'opzione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. GBIS, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2, Decreto Legge 31/10/2006 num. 262 art. 2 com. 29, Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 25, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)