Sez. L, Sentenza n. 991 del 19/02/1986 (Rv. 444510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE IN MISURA NON LIEVE - VALUTAZIONE DEI SOLI DATI DI NATURA MEDICO-LEGALE - INSUFFICIENZA - ELEMENTI EXTRAPATOLOGICI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI ED USURA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE IN MISURA NON LIEVE - VALUTAZIONE DEI SOLI DATI DI NATURA MEDICO-LEGALE - INSUFFICIENZA - ELEMENTI EXTRAPATOLOGICI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI ED USURA - RILEVANZA.*
In tema di pensione d'Invalidità, qualora il complesso morboso da cui è affetto l'assicurato ne riduca la capacità di guadagno in misura non lieve, il giudice del merito non può limitarsi a prendere atto dei dati, necessariamente di natura medico-legale, riferiti dal consulente tecnico, ma deve farsi carico di espletare specifiche indagini al fine di stabilire se sia rimasta oppure no nello assicurato stesso l'effettiva possibilità di continuare a svolgere in modo continuativo, e senza usura per le residue energie lavorative, la propria attività ovvero altre affini, tenuto altresì conto dei vari elementi extrapatologici soggettivi ed oggettivi che possano avere al riguardo concreta incidenza. (Conf 3677/83, mass n 428578; (Conf 1275/83, mass n 426057).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)