Sez. L, Sentenza n. 1275 del 19/02/1983 (Rv. 426057 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - COMPLESSO MORBOSO DI APPREZZABILE RILEVANZA - DATI DI NATURA MEDICA RIFERITI DAL CONSULENTE TECNICO - INSUFFICIENZA - SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INDAGINI - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - COMPLESSO MORBOSO DI APPREZZABILE RILEVANZA - DATI DI NATURA MEDICA RIFERITI DAL CONSULENTE TECNICO - INSUFFICIENZA - SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INDAGINI - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*
In tema di pensione di Invalidità, qualora il complesso morboso da cui è affetto l'assicurato e il grado della sua incidenza sulla capacità di guadagno siano di apprezzabile Rilevanza, il giudice del merito non può limitarsi a prendere atto dei dati, necessariamente di natura medico-legale, riferiti dal consulente tecnico, ma deve farsi carico di indagare se sia rimasta oppur no nell'assicurato medesimo l'effettiva possibilità di continuare a svolgere, in modo continuativo e senza pericolo di danno e di abnorme usura per le residue energie lavorative, la propria attività ovvero altre affini, tenuto conto altresì dei vari elementi extrapatologici soggettivi ed oggettivi che possano avere in concreto incidenza. (Conf 110/78, mass n 389401; (Conf 4519/76, mass n 383240).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)