Sez. 3, Sentenza n. 13190 del 26/07/2012 (Rv. 623571 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA | Cessazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa - Effetti - Facoltà dell'impresa di proseguire i giudizi iniziati dal commissario liquidatore - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA
L'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, e poi ritornata "in bonis" grazie all'annullamento del decreto di liquidazione, ha facoltà di proseguire tutti i giudizi iniziati o proseguiti dal commissario liquidatore che non esprimano posizioni di interessi riferibili alla massa dei creditori, come, ad esempio, le azioni recuperatorie di crediti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)