Sez. U, Sentenza n. 27346 del 24/12/2009 (Rv. 610952 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE | Assunzione della carica e gestione dell'impresa - Legittimazione, attiva e passiva, nei giudizi riguardanti i rapporti giuridici - Sussistenza - Fondamento - Contestazione della validità del provvedimento di sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, idoneo a rendere non più proseguibile la procedura - Effetti relativi - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE
Le esigenze di certezza giuridica espresse nel generale principio di conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti nelle procedure concorsuali, ricavabile dagli artt. 21 della legge fall. (riprodotto nell'art. 18, comma 15, del d.lgs. n. 5 del 2006), 10, comma 2 e 33 del d.lgs. n. 270 del 1999 (per l'amministrazione straordinaria) e 4 del d.l. n. 347 del 2003, conv. nella legge n. 39 del 2004, estensibile - nei limiti di compatibilità - alla liquidazione coatta amministrativa, comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti a tale procedura (nella specie, impresa di assicurazione), l'apertura della stessa - con la nomina dei suoi organi sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio - costituisce un "fatto giuridico" di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del predetto provvedimento e finché esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che renda non più proseguibile la procedura e che avrà, dunque, effetti "ex nunc".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 10, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 33, Decreto Legisl. 23/12/2003 num. 347 art. 4 CORTE COST., Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)