Sez. 1, Sentenza n. 22492 del 19/10/2006 (Rv. 592796 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE | Impresa assicuratrice - Rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa - Successiva revoca dell'autorizzazione e sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Inesistenza del provvedimento - Disapplicazione ai fini della dichiarazione del difetto di legittimazione processuale del commissario liquidatore - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE
Gli artt. 65 e ss. del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (come vigenti anteriormente alle innovazioni introdotte dall'art. 3 del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 373), emanato in attuazione della direttiva CEE 92/49 del Consiglio del 18 giugno 1992, configurano la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni come un diritto soggettivo perfetto dell'impresa assicuratrice, il cui esercizio comporta automaticamente la dichiarazione di decadenza da parte dell'I.S.V.A.P., non godendo quest'ultimo di alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che, qualora l'I.S.V.A.P., nonostante la rinuncia, abbia disposto la revoca dell'autorizzazione e l'assoggettamento dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 67 e ss. del d.lgs. n. 175 cit., tale provvedimento dev'essere considerato inesistente, in quanto adottato in carenza di potere, e può essere disapplicato dal giudice ordinario, ai fini della dichiarazione del difetto di legittimazione processuale degli organi della l.c.a. che abbiano spiegato intervento in un giudizio promosso dall'impresa "in bonis"; non si tratta, infatti, di un provvedimento modificativo di uno "status" personale avente carattere ammissivo, i cui effetti non sono modificabili fino a quando l'inesistenza del provvedimento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, ma di un atto autoritativo di natura sanzionatoria, incidente sulla libertà d'iniziativa economica dell'impresa, rispetto al quale prevale dunque l'esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti e degli elementi che rendono esercitabile il relativo potere. Tale accertamento, avendo luogo in via incidentale, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, non esclude la materiale sussistenza del provvedimento, fino a quando non venga ritirato dall'autorità che lo ha posto in essere, né contrasta con l'art. 21 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto la l.c.a. comporta la sostituzione nella gestione solo di una parte dei rapporti patrimoniali dell'impresa "in bonis", e segnatamente di quelli indicati dall'art. 207 della legge fall., inerenti alla liquidazione del passivo; in riferimento a tali rapporti, infatti, la realtà fenomenica determinata dalla sottoposizione alla procedura concorsuale e dalla consegna dei beni al commissario liquidatore impone il riconoscimento della sua legittimazione processuale passiva, quale effetto eccezionale del provvedimento inesistente, mentre resta riservata all'impresa "in bonis" la legittimazione attiva, non ricorrendo, nei confronti del commissario liquidatore, i presupposti di essenzialità ed indifferibilità dell'esercizio della funzione e l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi che consentono di applicare i principi di diritto amministrativo relativi alla figura del c.d. funzionario di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 65, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 67, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 204, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)