Sez. 6, Sentenza n. 11737 del 31/01/2024 Cc. (dep. 20/03/2024) Rv. 286203-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Misure cautelari di tipo coercitivo - Riesame - Art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Termine per il deposito della motivazione superiore a giorni trenta - Onere di indicazione delle ragioni della scelta del termine più lungo - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
In tema di riesame, il tribunale che per la stesura della motivazione di un'ordinanza di misura cautelare di tipo coercitivo adotti un termine superiore ai trenta giorni a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ha solo l'onere di indicarlo nel dispositivo, senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)