Sez. 1, Sentenza n. 11166 del 22/12/2015 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 266211 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Custodia cautelare in carcere - Riesame - Stesura della motivazione - Casi di particolare complessità - Termine per il deposito superiore a giorni trenta - Onere di indicazione nel dispositivo - Sussistenza - Obbligo di motivazione della scelta del termine più lungo indicato - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, il tribunale che adotta il termine superiore a trenta giorni previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., ha l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)