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Sez. 2, Sentenza n. 51073 del 15/09/2016 Cc. (dep. 30/11/2016) Rv. 268902 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame - Casi di particolare complessità - Termine per il deposito superiore a giorni trenta ma non eccedente il limite massimo di giorni 45 - Sindacabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268902-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, è insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall'art.309, comma decimo, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione in caso di particolare complessità di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)