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Sez. L, Sentenza n. 3058 del 01/03/2003 (Rv. 560767 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Soggetto già titolare di pensione di invalidità civile - Riconoscimento della pensione sociale sostitutiva dopo il compimento della prescritta età anagrafica - Limiti di reddito - Compatibilità con la rendita INAIL - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560767-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

La pensione sociale di cui gode l'invalido civile totale ultrasessantacinquenne non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva della pensione di invalidità civile per inabilità totale della quale godeva in precedenza l'invalido, per avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno d'età; ad essa pertanto, per ragioni di ragionevolezza e di uguaglianza previsti dall'art. 3 Cost. si applica la stessa disciplina della prestazione sostituita, con la conseguenza che la pensione sociale in favore di ultrasessantacinquenne già titolare di pensione di inabilità totale è compatibile con la rendita INAIL ai fini del calcolo del limite di reddito previsto per la pensione di invalidità civile dall'art. 14 "septies" primo comma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n.33, diversamente dalla pensione sociale erogata in favore di soggetto in precedenza non titolare della pensione di invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)