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Sez. L, Sentenza n. 10397 del 22/10/1997 (Rv. 509140 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Invalidi civili già titolari di pensione di invalidità civile - Riconoscimento della pensione sociale sostitutiva - Requisito reddituale - Computabilità della pensione corrisposta al militare di leva vittima di infortunio - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509140-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Gli invalidi civili già titolari di pensione di invalidità civile sono ammessi al godimento della pensione sociale sostitutiva dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, ferme restando le stesse condizioni di reddito previste per la prima prestazione dall'art. 14 " septies " D.L. 30 dicembre 1979 n.663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n.33, che contempla un determinato importo di reddito, rivalutabile, calcolato agli effetti dell'IRPEF. A questo fine - dopo che la Corte Costituzionale con sentenza n.387 del 1989 ha dichiarato illegittimo, stante la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare, l'art. 34, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'IRPEF alle suddette pensioni corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio - tali pensioni non concorrono nella determinazione del requisito reddituale né ai fini della pensione erogata dal Ministero dell'interno, è di quella sociale sostitutiva erogata dall'INPS.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)