Sez. L, Sentenza n. 17083 del 27/08/2004 (Rv. 576281 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Invalidi civili già titolari di pensione di invalidità civile - Riconoscimento della pensione sociale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Carattere automatico - Configurabilità - Sopravvenienza della legge n. 335 del 1995, istitutiva dell'assegno sociale con decorrenza 1 gennaio 1996 - Applicabilità anche alle pensioni di invalidità erogate a soggetti sessantacinquenni nel dicembre 1995 - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
La pensione sociale attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e prescinde sia da oneri di domanda, sia dall'accertamento, da parte dell'INPS, della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità del trattamento di invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale. Ne consegue che, poiché il compimento del sessantacinquesimo anno costituisce soltanto il presupposto perché operi detta sostituzione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avveramento di esso, e poiché tale data segna non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l'insorgenza del diritto alla prestazione, la sostituzione della precedente prestazione alla data del 1 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 8 agosto 1995, n. 335, , deve avvenire con riferimento non già all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione sociale, ma all'istituto dell'assegno sociale, introdotto, appunto con decorrenza 1 gennaio 1996, dal citato art. 3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 18, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)