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Sez. U, Sentenza n. 3309 del 06/04/1987 (Rv. 452364 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - INVALIDITÀ - ECCESSO DI POTERE - IN GENERE - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO AL FINE DEL RISCONTRO EVENTUALE DELL'ECCESSO DI POTERE - INCLUSIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SCONFINAMENTO IN POTERI RISERVATI ALLA P.A. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452364-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - INVALIDITÀ - ECCESSO DI POTERE - IN GENERE - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO AL FINE DEL RISCONTRO EVENTUALE DELL'ECCESSO DI POTERE - INCLUSIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SCONFINAMENTO IN POTERI RISERVATI ALLA P.A. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'interpretazione dell'atto amministrativo al fine del riscontro di eventuali vizi di legittimità, quale l'eccesso di potere (ivi incluso quello discendente da illogicità o contraddittorietà), rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, e non può integrare un difetto di giurisdizione, nemmeno sotto il profilo dello sconfinamento in poteri riservati alla P.a., configurabile nel diverso caso in cui detto giudice compia una diretta valutazione della corrispondenza dell'atto medesimo allo interesse pubblico in termini di opportunità e convenienza. (V 456/77, mass n 384004).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)