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Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 02/05/1975 (Rv. 375316 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - LIMITI TERRITORIALI - NOTIFICAZIONE A PERSONE RESIDENTI ENTRO LA CIRCOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE - LIMITI - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375316-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - LIMITI TERRITORIALI - NOTIFICAZIONE A PERSONE RESIDENTI ENTRO LA CIRCOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE - LIMITI - INESISTENZA.*

La limitazione, posta dall'art 107, secondo comma, DPR 15 dicembre 1959 n 1229, della Competenza degli ufficiali giudiziari agli Atti relativi ad affari di Competenza delle autorita giudiziarie della Sede alla quale essi sono addetti, opera solo ove tali Atti debbano essere notificati a persone residenti fuori della loro circoscrizione territoriale. Qualora, invece, la notificazione degli Atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti entro la loro circoscrizione, tale restrizione della Competenza non sussiste, in quando l'art 106 DPR citato dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli Atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha Sede l'ufficio a cui e addetto. (nella specie e stata ritenuta valida la notificazione di un ricorso per Cassazione, eseguita dall'ufficiale giudiziario di l'Aquila a persona ivi domiciliata). (Conf 3139/74, mass n 371622).*

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)