Sez. 2, Sentenza n. 3543 del 29/05/1980 (Rv. 407390 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - COMPETENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - COMPETENZA.*
La limitazione, posta dall'art 107, secondo comma, DPR 15 dicembre 1959 n 1229, della Competenza degli ufficiali giudiziari agli Atti relativi ad affari di Competenza delle autorita giudiziarie della Sede alla quale essi sono addetti opera solo ove tali Atti debbono essere notificati a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale; qualora, invece, la notificazione degli Atti medesimi (nella specie, del ricorso per Cassazione) debba essere eseguita a persone residenti e domiciliate entro la loro circoscrizione, tale restrizione della Competenza non sussiste, in quanto l'art 106 DPR citato dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli Atti del proprio ministero nell'ambito territoriale ove ha Sede l'ufficio a cui e addetto. (Conf 1692/75, mass n 375316; (Conf 3139/74, mass n 371622).*
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)