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Sez. 1, Sentenza n. 322 del 11/01/2007 (Rv. 595549 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ufficiale giudiziario - Competenza - Limiti territoriali - Notificazione a persone residenti entro la circoscrizione dell'ufficiale - Limiti - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595549-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La limitazione, posta dall'art 107, secondo comma, d.P.R. 15 dicembre 1959, n 1229, della competenza degli ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti, opera solo ove tali atti debbano essere notificati a persone residenti fuori della loro circoscrizione territoriale; qualora, invece, la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste, in quanto l'art 106 d.P.R. cit. dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito territoriale ove ha sede l'ufficio cui è addetto.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)