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Sez. L, Sentenza n. 1432 del 02/02/2001 (Rv. 543579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al calcolo della maggiorazione per il lavoro notturno prestato regolarmente nella base di computo per festività, ferie e mensilità aggiuntive con riguardo ai dipendenti dell'Alitalia.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando i C.C.N.L. del 1984 e del 1988 relativi ai dipendenti Alitalia, aveva ritenuto che detti contratti contenessero una definizione unitaria della "normale retribuzione" costituita solo dallo stipendio base e dall'indennità di contingenza ed aveva perciò escluso che si potesse tener conto della maggiorazione per il lavoro notturno prestato secondo turni regolari nella base di computo ai fini delle mensilità aggiuntive, delle festività e della ferie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)