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Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 12/05/1973 (Rv. 363950 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - TEMPESTIVITA - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL RICORRENTE E DELL'INTIMATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363950-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - TEMPESTIVITA - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL RICORRENTE E DELL'INTIMATO - FATTISPECIE.*

Al ricorrente incombe l'Onere di fornire la prova del compimento e della tempestiva notificazione del ricorso, ed a tale Onere egli adempie adeguatamente esibendo l'originale corredato dalle attestazioni di notificazione, redatto dall'ufficiale giudiziario. All'intimato incombe, a sua volta, l'Onere di fornire la prova che l'attestazione non corrisponde a verita e che il ricorso non gli e pervenuto o gli e pervenuto in data diversa da quella indicata. (nella specie la relazione di notificazione in calce alla copia del ricorso consegnata al resistente mancava dell'indicazione della data: la SC ha escluso che questa sola circostanza fosse sufficiente ad esaurire la prova, a carico del resistente - il quale eccepiva l'inammissibilita dell'impugnazione perche tardiva - che la notificazione fosse avvenuta in data diversa da quella risultante dalla relazione stesa in calce all'originale del ricorso stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)