Sez. 5, Sentenza n. 7904 del 27/06/1997 Ud. (dep. 12/08/1997) Rv. 208320 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Scritture contabili - Scritture previste dal codice civile e dalla legge sulle imposte sui redditi - Diversità di ambito - Omessa tenuta del registro dei beni ammortizzabili - Configurabilità del reato di bancarotta semplice documentale - Condizioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta semplice documentale, poiché il richiamo ai libri previsti dalla legge, di cui all'art.217 della legge fallimentare, si riferisce agli obblighi regolati dall'art.2214 cod.civ.e non alle scritture contabili previste dalle leggi fiscali, la mancata tenuta del registro dei beni ammortizzabili, che è previsto dall'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - e non è, pertanto, una scrittura obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 comma primo cod. civ. - può integrare gli estremi della bancarotta documentale soltanto se tale libro può considerarsi richiesto dalla "natura e dalle dimensioni dell'impresa", ai sensi dell'art. 2214 comma secondo cod. civile. (Nella fattispecie la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato che era stato condannato per non aver tenuto il libro dei cespiti ammortizzabili, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza osservando che la penale responsabilità per la mancata tenuta del registro in questione può essere affermata soltanto se, con adeguata motivazione, "si riconduce detto registro nell'ambito delle scritture relativamente obbligatorie di cui all'art. 2214\2 c.c.").
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)