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Sez. 5, Sentenza n. 17426 del 13/03/2007 Ud. (dep. 08/05/2007) Rv. 236640 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Omessa tenuta delle scritture di cui all'art. 2214, comma secondo, cod. civ. - Reato di cui all'art. 217 L. fall. - Condizioni - Indicazione specifica degli stessi e individuazione delle ragioni della loro istituzione - Necessità.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236640-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE

In tema di reati fallimentari, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice documentale (art. 217, comma secondo, L. fall.) è necessaria l'omessa tenuta o l'irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 2214, comma primo, cod. civ. e 2421 cod. civ. in caso di società, mentre con riguardo alle scritture di cui all'art. 2214, comma secondo, cod. civ. l'affermazione della loro obbligatorietà in concreto presuppone la valutazione dell'esistenza di una stringente esigenza dell'ulteriore e più articolato sistema di informazione e di estensione dei dati aziendali che si assume mancante, con la conseguenza che per ritenere integrato il reato in questione con riferimento anche a tali ulteriori scritture è necessario che siano specificamente individuate le scritture cui si riferiscono gli addebiti unitamente alle ragioni della necessità della loro istituzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214 com. 1, Cod. Civ. art. 2214 com. 2, Cod. Civ. art. 2421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)