diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 709 del 01/10/1998 Ud. (dep. 19/01/1999) Rv. 212147 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Tenuta dei libri e delle scritture - Obbligo dell'imprenditore - Collaborazione tecnica - Conseguenze - Presunzione di responsabilità dell'imprenditore - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212147-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

A norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge. Il principio opera nel caso di inquadrabilità della condotta sia in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice), sia in delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale). In tale ultima ipotesi, l'imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a un collaboratore le operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo. Trattasi, peraltro, di una presunzione "iuris tantum", che può essere vinta da rigorosa prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)