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Sez. 6, Sentenza n. 46510 del 15/10/2009 Ud. (dep. 03/12/2009) Rv. 245332 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione inammissibile per genericità del motivo - Eccezione di illegittimità costituzionale - Strumentale al riconoscimento della prescrizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245332-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

È inammissibile, in quanto priva di rilevanza, l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con il ricorso per cassazione, a sua volta inammissibile per difetto di specificità del motivo, quando la stessa, laddove accolta dalla Corte costituzionale, risulterebbe esclusivamente strumentale al riconoscimento nel giudizio di legittimità dell'avvenuta prescrizione del reato che non sarebbe rilevabile per l'inammissibilità del ricorso. (Fattispecie relativa all'eccepita irragionevolezza della pena edittale massima prevista per il reato di cui all'art. 338 cod. pen., rispetto a quella riservata al delitto di cui all'art. 289 dello stesso codice, contestato con riguardo alla condotta di impedimento con violenza e minaccia del funzionamento di un consiglio comunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 289, Cod. Pen. art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)