Sez. 4, Sentenza n. 6835 del 15/01/2009 Ud. (dep. 17/02/2009) Rv. 243649 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Prescrizione maturata prima della sentenza di appello - Omessa rilevazione e dichiarazione della causa estintiva da parte del giudice d'appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l'omessa rilevazione e dichiarazione da parte del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 129, comma primo, cod. proc. pen., dell'estinzione del reato per prescrizione, pur essendo la stessa maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza impugnata. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'imputato prende cognizione di tale omissione solo a seguito dell'emissione della sentenza e, quindi, non potrebbe dedurre la violazione di legge se non con il ricorso al giudice di legittimità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)