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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13959 del 06/07/2020 (Rv. 658385 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | - Protezione sussidiaria - Presupposti - Danno grave derivante da soggetti privati - Ammissibilità - Allegazioni ad opera del ricorrente - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice – Necessità.
Stato
decisa il 2020-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658385-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)