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Sez. U, Ordinanza n. 524 del 05/06/1998 (Rv. 516092 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Ricorso alle sezioni unite della Cassazione - Termine per il deposito del ricorso - Perentorietà - Inosservanza - Effetti - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1998-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516092-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Il termine di giorni quindici dalla notifica previsto dall'art. 66 R.D. 22 gennaio 1934 n.37 per il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione del ricorso contro le decisione del Consiglio Nazionale Forense ha carattere perentorio, avuto riguardo allo scopo che persegue e alla funzione che adempie, talché la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso, rendendo inutile la notifica dello stesso al Procuratore Generale nei cui confronti sia stata omessa l'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 22/02/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)