Sez. 3, Sentenza n. 4540 del 14/07/1986 (Rv. 447282 - 01)
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - VENDITA DI AUTOVETTURE - DISTINZIONE DAL CONTRATTO DI AGENZIA.*
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - VENDITA DI AUTOVETTURE - DISTINZIONE DAL CONTRATTO DI AGENZIA.*
Va qualificato come contratto di commissione e non di Agenzia quello con cui un soggetto non si limiti a promuovere ovvero anche a concludere la vendita di autovetture "in nome e per conto" della casa costruttrice, bensì dopo aver acquistato dette vetture, provveda, con autonoma organizzazione, alla loro rivendita a terzi "in nome proprio", ma per conto della casa costruttrice. Nè è incompatibile con tale qualificazione del contratto l'eventuale previsione dell'Obbligo del commissionario di vendere esclusivamente veicoli della committente, di attenersi ai suoi programmi di vendita e di uniformarsi ai suoi indirizzi tecnici, pubblicitari e commerciali, poiché tali adempimenti sono volti a realizzare una più ampia tutela dell'interesse del committente, sul quale correlativamente può gravare, (nell'ambito dello stesso rapporto sinallagmatico) l'Onere patrimoniale di premi di incentivazione e sconti sul prezzo di vendita delle vetture.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)