Sez. 2, Sentenza n. 1159 del 01/02/1995 (Rv. 490186 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Donazioni fatte in vita dal "de cuius" - Obbligo di collazione - Insorgenza automatica con l'apertura della successione - Domanda dei condividendi - Necessità - Esclusione - Deduzione di un fatto ostativo alla collazione - Onere probatorio del deducente.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE
In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornirne la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)