Sez. 1, Sentenza n. 2543 del 11/04/1983 (Rv. 427403 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA DETERMINANTE UN "ERROR IN PROCEDENDO" - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA DETERMINANTE UN "ERROR IN PROCEDENDO" - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Quando con il ricorso per Cassazione si deduce la violazione di norme processuali e sulla Competenza, sono inammissibili le censure attinenti a vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché in tale materia la Corte di Cassazione è munita di poteri d'indagine di fatto e può direttamente sostituire la propria motivazione a quella viziata del giudice a quo. (Conf 229/82, mass n 417917; (Conf 3170/80, mass n 406970; (Conf 5633/79, mass n 402235).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)