diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 44369 del 13/03/2014 Ud. (dep. 24/10/2014) Rv. 262920 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Reati associativi - Criterio di determinazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262920-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE

In tema di reati associativi, ai fini della competenza per territorio assume rilievo non tanto il luogo in cui è costituito il "pactum sceleris", quanto, piuttosto, quello in cui si manifesta e realizza l'operatività della struttura. (Nella specie, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l'obbligo di versare all'erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all'Italia in sede comunitaria, la Corte, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati scopo di truffa ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di "comodo", ha fatto invece riferimento al luogo in cui l'assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. "superprelievo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)