Sez. 2, Sentenza n. 23211 del 09/04/2014 Cc. (dep. 04/06/2014) Rv. 259653 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Reati associativi - Criterio di determinazione - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. (La Corte, in tema di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali, sottolineando l'identificazione del luogo di perfezionamento del reato associativo con quello della realizzazione dei reati scopo, ha evidenziato come il delitto di truffa si consumi con il conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa, escludendo, quindi, nella specie, la rilevanza della sede degli enti previdenziali danneggiati - che legherebbe la competenza per territorio alla residenza della persona offesa - e conferendo rilievo al luogo in cui le indebite prestazioni venivano accreditate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)