Sez. 1, Sentenza n. 5471 del 31/10/1995 Cc. (dep. 11/12/1995) Rv. 202939 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale | Obbligo o divieto di soggiorno - Violazione degli obblighi - Applicazione in ogni caso dell'art. 9 secondo comma della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - Esclusione - Violazione degli specifici obblighi attinenti al soggiorno - Delitto previsto dall'art. 9 comma secondo - Sussistenza - Violazione delle altre prescrizioni - Contravvenzione prevista dall'art. 9 primo comma - Sussistenza.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale
Il sorvegliato speciale con obbligo o divieto di soggiorno, in caso di violazione delle prescrizioni, non risponde comunque del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ma solo se viola gli obblighi specifici inerenti a tale divieto o obbligo; se viola invece altre prescrizioni (ad esempio allontanamento dall'abitazione nell'orario notturno senza però allontanarsi dalla località) dovrà rispondere del reato contravvenzionale previsto dal primo comma dello stesso art. 9.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)