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Sez. 1, Sentenza n. 5269 del 12/03/1998 Ud. (dep. 06/05/1998) Rv. 210474 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza degli obblighi - Reati di cui all'art.9 commi primo e secondo legge 27 dicembre 1956 n.1423 - Differenze - Delitto di cui all'art.9, comma secondo, della legge 1423/56 - Configurabilità - Violazione degli specifici obblighi e divieti di soggiorno - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210474-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'ipotesi, delittuosa, aggravata, prevista dal secondo comma dell'art.9 legge 27 dicembre 1956 n.1423 si differenzia da quella, semplice, contravvenzionale, prevista dal primo comma dello stesso articolo solo con riferimento al tipo di sorveglianza speciale le cui prescrizioni sono state violate: ricorre infatti l'ipotesi delittuosa quando con il provvedimento che ha applicato la sorveglianza speciale è stato imposto anche l'obbligo o il divieto di soggiorno; ma l'azione sanzionata consiste, per entrambe le ipotesi, nella violazione degli obblighi imposti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)