Sez. 1, Sentenza n. 4104 del 11/12/1998 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 213256 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Allontanamento dal comune di soggiorno obbligato - Reato configurabile - Art.9, secondo comma, l. n.1423 del1956 - Sussistenza della violazione di cui all'art.12, primo comma, stessa legge - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Nel caso di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza congiuntamente all'obbligo di soggiorno, l'allontanamento anche temporaneo dal comune in cui il prevenuto era tenuto a soggiornare integra il delitto di cui all'art.9, secondo comma, e non già la contravvenzione di cui all'art.12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo la quale il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato doveva ravvisarsi nel diverso tipo di condotta del soggetto che, nel caso dell'art.9, secondo comma, era suscettibile di protrarsi nel tempo, mentre nell'ipotesi di cui all'art.12, primo comma, consisteva in un allontanamento momentaneo e contingente e, comunque, temporaneo).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)