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Sez. 2, Sentenza n. 326 del 14/01/1999 (Rv. 522272 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Querela di falso - Oggetto - Documenti già acquisiti nel corso del precedente giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522272-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È inammissibile, in seno al giudizio di rinvio, la proposizione di querela incidentale di falso contro documenti già acquisiti all'incarto processuale nella fase del giudizio conclusasi con la pronuncia della sentenza poi cassata, non assumendo rilievo, "e contrariis", la possibilità di contestare i documenti stessi in altra sede, tramite la proposizione di querela di falso in via principale, atteso che, in nessun caso, l'eventuale accoglimento di tale querela potrebbe avere riflessi diretti nel detto giudizio di rinvio, in cui il documento contestato sia stato prodotto e non tempestivamente impugnato ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)