Sez. 2, Sentenza n. 3549 del 13/06/1984 (Rv. 435553 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO EX ART. 394, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - PORTATA - RITENUTA APPLICABILITÀ DI UNA LEGGE SOPRAVVENUTA - RILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO EX ART. 394, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - PORTATA - RITENUTA APPLICABILITÀ DI UNA LEGGE SOPRAVVENUTA - RILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., il giudizio di rinvio è ad istruzione "chiusa", con divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e svolgere attività assertiva e probatoria (eccettuato il giuramento decisorio) diversa da quella già espletata nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata, salvo che l'esigenza di una nuova e diversa attività difensiva sorga dalla stessa sentenza di Cassazione, come nei casi di ritenuta applicabilità di una legge sopravvenuta, implicante la Rilevanza e conseguente necessità di accertamento di nuovi elementi di fatto, o di riscontro di vizi processuali che abbiano impedito il pieno Esercizio dei diritti spettanti ai contendenti, ovvero di diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso. (V 4968/83, mass n 429841; (V 3312/83, mass n 428203; (V 5567/82, mass n 423309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)