Sez. 1, Sentenza n. 8334 del 12/10/1994 (Rv. 488078 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Deduzione di nuove prove - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, qualora dalla sentenza di annullamento della cassazione non derivi alcuna modifica del "thema decidendum", non può essere articolata una prova orale non dedotta nel primo giudizio di appello, ostandovi il divieto, per le parti, di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394, comma terzo, cod. proc. civ.), che è espressione del carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, sulla base del materiale che - inalterati restando i termini della lite - poteva e doveva essere acquisito nelle pregresse fasi di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)