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Sez. 1, Sentenza n. 7522 del 16/12/1986 (Rv. 449553 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI DELLA C.E.E. - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MANCATO TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DERIVANTE DAL PAGAMENTO NON DOVUTO - PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449553-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI DELLA C.E.E. - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MANCATO TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DERIVANTE DAL PAGAMENTO NON DOVUTO - PROVA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a Tributi doganali indebitamente versati all'atto dell'importazione di merci da paesi della CEE, l'Azione di ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., spetta a chi, in qualità di presentatore o detentore delle merci stesse al momento del passaggio della linea doganale, e, quindi, di soggetto passivo del rapporto tributario, abbia effettuato il relativo pagamento, mentre è in proposito irrilevante che ne abbia ottenuto il rimborso dall'effettivo proprietario, ovvero ne abbia trasferito su altri l'incidenza, atteso che l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con riferimento retroattivo anche a pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore ed immediata applicabilità nei giudizi in corso, subordina la suddetta ripetizione alla prova documentale della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, si pone in contrasto con le norme ed i principi dello ordinamento comunitario, e va di conseguenza disapplicato dal giudice nazionale, restando così la ripetizione medesima regolata dalla disciplina comunitaria (che richiama il diritto interno e quindi il citato art. 2033 cod. civ.). (Conf 2717/86, mass n 445762; (Conf 2415/86, mass n 445532; (Conf 5129/85, mass n 442448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)