Sez. L, Sentenza n. 2243 del 17/03/1990 (Rv. 466012 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE - PORTATA - CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - INCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL FASDAI - ATTRIBUZIONE ALL'INPS.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE - PORTATA - CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - INCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL FASDAI - ATTRIBUZIONE ALL'INPS.*
Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, tra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, vanno interpretate nel senso che la riduzione delle aliquote complessive per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie riguarda anche la contribuzione dovuta per i dirigenti, la quale - al pari di quella dovuta a tutti gli altri enti pubblici gestori dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie - รจ stata attribuita all'INPS, dopo lo scioglimento dello ente previdenziale di categoria (FASDAI). (Conf 2892/88, mass n 458479; (Conf 7214/87, mass n 455329).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)