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Sez. L, Sentenza n. 7214 del 05/09/1987 (Rv. 455329 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE EX ART. 22 D.L. 30 DICEMBRE 1969 N. 663 - ESTENSIONE AI CONTRIBUTI DOVUTI PER I DIRIGENTI.*
Stato
decisa il 1987-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455329-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE EX ART. 22 D.L. 30 DICEMBRE 1969 N. 663 - ESTENSIONE AI CONTRIBUTI DOVUTI PER I DIRIGENTI.*

Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, tra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, vanno interpretate nel senso che la riduzione delle aliquote complessive per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie riguarda anche la contribuzione dovuta per i dirigenti, la quale - al pari di quella dovuta a tutti gli altri enti pubblici gestori dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie - è stata attribuita all'INPS, dopo lo scioglimento dell'ente previdenziale di categoria (FASDAI). (Conf 2136/85, mass n 440017).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22 com. 1, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22 com. 3, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)